Le origini e il significato del rumore discendono dal suono e dalla sua definizione. Il suono è definibile come una perturbazione longitudinale prodotta da un corpo che vibra con una certa frequenza. Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche di ampiezza molto piccola ma di grande frequenza non facilmente visibili ma comunque rilevabili. Il rumore è quindi la sovrapposizioni di due o più suoni elementari con conseguente sensazione di fastidio. Il suono può essere misurato in frequenza (Hz) oppure in intensità sonora (dB); quest'ultima viene intesa come l'energia emessa nell'unità di tempo.\cite{2020}  La soglia di udibilità percepita dall'orecchio umano, in intensità sonora, varia da 0 a 5 dB, mentre la soglia del dolore supera i 130 dB. Se l'intensità sonora supera i 45 dB, si manifestano disturbi alle attività, come lo studio, la comunicazione o anche il sonno. I danni subiti possono anche essere fisici e si distinguono in extra uditivi ed uditivi.  Nel primo caso i danni che agiscono sull'organismo hanno effetti che vanno dall'aumento della pressione arteriosa ai disturbi all'apparato gastrointestinale(\cite{comportac}).  Per quanto riguarda il secondo caso si hanno due tipologie di danno: quello acuto, dovuto ad un effetto acustico intenso molto breve con onde sonore superiori a 120 dB, e quello cronico dovuto invece ad una esposizione prolungata nel tempo dove l'intensità sonora è superiore a 85 dB (\cite{acusticob}). La disciplina del rumore viene regolamentata dalle direttive e dalle normative in seguito riportate. La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, cerca di uniformare tutti gli stati membri ad un approccio unitario condiviso. I punti principali della politica comunitaria sono: 
L'Italia ha recepito tale direttiva con il D.Lgs. 194 del 19 Agosto 2005 (\cite{2019b}). L'impianto legislativo nazionale è basato sulla legge quadro dell'inquinamento acustico 26 Ottobre 1995 n° 447, dove all'art. 6, comma 1, lettera a), definisce la zonizzazione acustica territoriale suddivisa in 6 classi di destinazioni d'uso secondo l'art. 4, comma 1, lettera a) e prevede il divieto di contatto di aree anche appartenenti a comuni confinanti quando questi valori differiscono di 5 dBA.(https://www.minambiente.it/sites/default/files/legge_26_10_95_447.pdf ). Il DPCM 14 Novembre 1997 secondo l’articolo 1, comma 1 “determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità” (https://www.anit.it/wp-content/uploads/2015/02/DPCM_14_11_19971.pdf). Per quanto concerne la disciplina normativa a livello regionale, la Legge Quadro 447/95 prevede che entro un anno dall’entrata in vigore della stessa, le regioni/provincie autonome provvedano all’emanazione di una propria normativa per la classificazione acustica comunale e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee rumorose.